La Corte di Appello di Ancona

udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza odierna, intesi il Pubblico Ministero e i difensori, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa contro S.F. e P.A.F.

entrambi appellanti avverso la sentenza n.126/94 del Trìbunale di Pesaro che: assolti il S. e la P.A. dal reato di cui all'art. 402 CP per insussistenza del fatto, dichiara entrambi responsabili del reato di cui all'art. 278 CP in relazione all'art. 8 L. n. 810/1929 e, con le generiche, condanna ciascuno a mesi otto di reclusione ed entrambi alle spese processuali, pena sospesa ad entrambi.

FATTO E DIRITTO.

In seguito a due esposti di vari cattolici e del vescovo e sacerdoti di Fano e Fossombrone e Cagli e di Pesaro, emergeva che: in occasione della manifestazione denominata Meeting Anticlericale svoltasi a Fano nell'agosto 1991 vennero diffusi dei volantini nei quali era raffigurata la testa del pontefice Wojtyla (al tempo e tuttora in carica)che emerge dalla parte superiore di un water e bidet; durante la stessa manifestazione venne allestita una mostra nel cortile di S.Michele (luogo aperto al pubblico) nella quale venne esposta un'altra immagine del pontefice, realizzata con fotomontaggio, (peraltro identica a quella pubblicata sul settimanale Il Male n. 16 del 30 aprile 1980), dalla quale risulta la figura del pontefice che tiene due fanciulle prosperose discinte sulle gambe palpeggiando il seno dell'una ed il basso ventre dell'altra; S.F. e P.A.F. erano i rappresentanti del circolo organizzatore ed erano i responsabili della manifestazione e, in veste di responsabili del circolo e della manifestazione avevano fatto la prescritta comunicazione all'Autorità di P.S. S.F. e P.A.F. venivano allora incriminati e tratti a giudizio avanti al Tribunale di Pesaro secondo le norme del vigente rito penale per rispondere del reato di cui agli art. 81 CPV e 278 (in relazione all'art. 8 L. n. 819/1929) e 402 CP per aver ripetutamente vilipeso il sommo pontefice con espressioni ed immagini gravemente lesive della sua dignità e funzioni nonché per avere offeso con gli stessi mezzi il sentimento religioso-cattolico dei fruitori di detti messaggi, anche a mezzo stampa. In Fano in occasione del Meeting Anticlericale, nell'agosto 1991, luogo di accertata diffusione degli stampati. Con sentenza n. 126/94 in data 6.5.94 il Tribunale di Pesaro: assolve entrambi dal reato di cui all'art. 402 CP per insussistenza del fatto; dichiara entrambi responsabili del reato di cui all'art. 278 CP e, con le generiche, condanna ciascuno a mesi otto di reclusione (pena base: anni uno) ed entrambi in solido alle spese processuali, pena sospesa per entrambi.

Si appellavano i due imputati chiedendo l'assoluzione anche dal reato di cui all'art. 278 CP perché non colpevoli, in base ai seguenti motivi:

1) esclusione di responsabilità di entrambi perché essi non hanno mai agito come rappresentanti del circolo organizzatore e non hanno mai effettuato in prima persona le comunicazioni e le istanze relative alla organizzazione del convegno com'è provato dall'interrogatorio del prevenuto S.F. (rectius: dichiarazione spontanee a fg. 67 e 68)), e perché la responsabilità penale è personale non sussitendo in atti neppure prova del concorso nella affissione e distribuzione dei manifesti e volantini;

2) Erronea valutazione del fatto perché l'immagine del Papa nel volantino è la caricatura del papa disegnata da Vauro e già pubblicata su "Il Manifesto" (fg 59), e perché non é vero che la testa del pontefice emerge dalla parte superiore di un water o bidet, cosicché il primo giudice ha errato al riguardo stravolgendo i fatti denunciati;

3) Illogicità della motivazione perché le immagini incriminate hanno solo significato satirico che non integrano gli estremi del reato de quo, e perché sono state riprese da precedenti pubblicazioni, il che esclude la responsabilità dei prevenuti, e perché il primo giudice non ha trattato la figura delittuosa di cui all'art. 278 CP.

Nessuna autorizzazione a procedere risulta dagli atti essere stata richiesta nè concessa dal Ministro per la giustizia ai sensi dell'art-. 313 CP. Va, quindi,

dichiarato non doversi procedere contro i prevenuti in ordine al reato di cui all'art. 278 CP loro ascritto in rubrica per mancanza della predetta autorizzazione a procedere. Per giurisprudenza costante, infatti, la parificazione delle offese contro la persona del sommo pontefice, alle offese fatte all'onore ed al prestigio del Capo dello 5tato italiano (art. 8 del Trattato fra L'Italia e la S.Sede 11 febbraio 1929 in relazione agli art. 278 e 313 CP) é quad delictum e non quoad penam.

Perciò occorre la autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia e non la richiesta prevista per le offese contro i Capi di Stati esteri (Cass. 20.593; Cass. S.U. 18.11.1958 n. 15, Maiorino).

Per questi Motivi, La Corte di Appello di Ancona

Visto l'art. 605 CPP, in riforma della sentenza n. 126/94 in data 6.5.1994 del Tribunale di Pesaro appellata dagli imputati S.F. e P.A.F.: dichiara di non doversi procedere contro S.F. e P.A.F. in ordine al reato loro ascritto di cui all'art. 278 CP perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia ai sensi dell'art. 313 C.P.

 

Ancona li 28 Settembre 1998.

 

 

 

Tocca il diavolo per tornare alla Home Page